domenica 10 gennaio 2021

Come funziona una cappa filtrante senza canna fumaria.

Come funziona una cappa filtrante senza canna fumaria.

Cappa ai carboni attivi ARTURO

Capita che alcuni edifici siano sprovvisti del condotto per la dispersione dei fumi della cucina, per mancanza di spazio o per delle particolarità legate alla morfologia dell’abitazione. In questo caso è impossibile installare sistemi di trattamento assoluti o cosiddetti “cappa senza canna fumaria, una cappa filtrante, o anche a cappa a ricircolo”.

Come suggerisce il suo nome, la cappa filtrante si limita a prelevare l’aria dell’ambiente e a filtrarla ma in maniera non molto efficace, mediante appositi filtri purificanti G1, G3, che la ripuliscono dalle particelle di sporco grossolane . La cappa a ricircolo, anziché convogliare l’aria verso l’esterno la restituisce all’ambiente dopo averla purificata, per fare questo deve declassificarla in EAH2, cioè deve filtrarlo dalle particelle pm/2,5 e pm1, e questo avviene solo tramite la cappa Arturo, che è ad oggi l'unico sistema di trattamento certificato e garantito.

Questo sistema che per comodità è stato chiamato CAPPA ARTURO e rispetta le normative in merito. La norma generale di riferimento per l'evacuazione dei vapori di cottura è la UNI7129 (parti 2 e 3) la quale, già dalla sua versione del 2008, fornisce le definizioni e i principi prescrittivi tutt’oggi in vigore. Con il termine "vapori di cottura" essa intende l’insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti dalla cottura dei cibi.   

Questa cappa in ambito non residenziale fa particolare attenzione, oltre al trattamento dei vapori, anche al trattamento degli odori emessi dai locali di cottura in base alla norma UNI 13779. Bisogna tenere conto che l’impianto della cucina deve rispettare le normative della salubrità dei locali secondo la norma unitamente alla UNI 15251.

Secondo la classificazione UNI 13779 delle emissioni in atmosfera tali sistemi si ritengono utilizzabili con scarico diretto a parete solo se l’emissione derivante dalla cottura risulta declassificata da EHA4 ad EHA2.


 

sabato 18 luglio 2020

Sistemi di trattamento fumi senza canna fumaria ..


La sentenza, ribaltando completamente la precedente, TAR Lazio sez. II n°3303/2017, in estrema sintesi ritiene che l'attività commerciale non si trovasse nella condizione di violare alcuna normativa, in quanto non solo l'impianto di filtraggio attraverso carboni attivi è previsto dalle norme stesse (sebbene mediante approvazione) ma addirittura lo stesso impianto è da ritenersi migliorativo, in termini di inquinamento atmosferico, di un analogo sistema di espulsione composto da una semplice canna fumaria. A questa seconda affermazione, il Consiglio ci arriva facendo sue le considerazione dell'ente verificatore, l'I.S.P.R.A., appositamente nominato dal Collegio, che viene incaricato di effettuare una valutazione nella controversia. l'Istituto difatti specifica che, sebbene nel caso specifico l'impianto di filtraggio non fosse stato settato per funzionare nel modo ottimale, lo stesso garantiva comunque un abbattimento di fumi il quale, anche se non raggiunge i livelli ideali per via dell'errato settaggio, garantisce comunque un abbattimento che è superiore a quello che può fare una canna fumaria (la quale non effettua nessun filtraggio, e quindi "inquina" di più a prescindere).

Inoltre, viene citata nella controversia, a sostegno delle affermazioni dell'attività economica, che la Legge Regionale n°21/2006 espressamente prevede che gli esercizi che effettuano somministrazione possono captare ed evacuare i vapori ed i fumi anche con tecniche diverse dalla canna fumaria. Nei motivi del ricorso, i difensori dell'attività commerciale sollevano il dubbio che questa norma regionale abbia reso obsolete le indicazioni del regolamento di igiene, ma su questo punto in particolare il Consiglio non si pronuncia, ritenendo i motivi secondari di ricorso riassorbiti in quelli principali.

In sintesi quindi potremmo cautamente ritenere, alla luce di questa sentenza, che le attività di preparazione cibi caldi che operano con piastre scaldanti elettriche (o altri sistemi elettrici) possono legittimamente evacuare i fumi con sistemi filtranti, possibilmente pienamente efficienti e che scarichino direttamente in facciata e non necessariamente con i fumi convogliati fino in copertura in apposita canna fumaria; ciò anche alla luce del regolamento regionale 1/2009 attuativo della LR 21/06"
 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 46170 del 3 novembre 2016 offre l’occasione per ritornare su un argomento dibattuto in dottrina e mai affrontato sinora dalla giurisprudenza.

Si rammenta che la Legge 22 maggio 2015 n. 68[1] ha introdotto all’interno del Codice Penale il Titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”.

Al suo interno il nuovo art. 452-bis c.p. disciplina il reato di “Inquinamento ambientale” disponendo che, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

martedì 24 dicembre 2019

Dlgs_152_06_TestoUnicoAmbientale.pdf ART. 108 (scarichi di sostanze pericolose)

AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e 8, l'art. 107, comma 3, e' cosi' sostituito "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.". ART. 108 (scarichi di sostanze pericolose).

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.


 

 2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Suddette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. 

 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 


 

5. Per le acque reflue industriali, contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato, secondo quanto previsto, dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue. 


 

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

domenica 28 aprile 2019

Centralina ai Carboni Attivi


Le centraline di trattamento d'aria a Carboni Attivi sono delle unità di aspirazione e di trattamento, composti da una unità filtrante e da una unità aspirante che di solito è posizionata nello stesso corpo della unità filtrante. L'unità filtrante può essere montata anche prima o addirittura distante da unità filtrante, quindi servono ad effettuare l'aspirazione ma al contempo anche a trattare i fumi contenenti inquinanti, oli, odori….
L’aria contenente grassi e odori entra in centralina e viene filtrata, eliminando il microparticolato, facendola uscire depurata in percentuali diverse dalla tipologia di filtri e dal carbone attivo utilizzato.
Queste centraline sono equipaggiate di una maggiore quantità di carbone rispetto a quello contenuto nei filtri piani delle Cappe a Carboni Attivi, questo permette alle Centraline a Carboni Attivi di poter trattare una maggior portata d'aria e di abbatterne gli odori in una quantità superiore contro i filtri in pail e carbone posti a bordo cappa.

Analizziamo queste centraline ai carboni attivi
-         Normalmente le centraline hanno un sistema di filtrazione del tipo G2 o G4 o tutti e due in successione dopodiché viene montata la piastra con le cartuccia ai carboni attivi e dopo, il motore monofase o trifase.
https://www.etcgroupsrl.com/

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-          La centralina con motori monofase non riescono a trattare più del 50% e per di più, sono soggette all' intasamento del carbone attivo molto velocemente (nel giro di 4-6 mesi).  Inoltre il motore monofase non è in grado di aspirare l’aria per causa del strozzamento che esercita il filtro G4 con caduta di pressione iniziale di 80 pascal - max. 200 pascal (nel giro di 1-2 mesi) e il carbone attivo con caduta di pressione iniziale 200-280 pascal.  In termini tecnici va azzerare la portata d’aria del motore, e in pratica una centralina da 3000mc/h dichiarata può fare all'inizio del suo funzionamento non più di 1800mc/h .
Le centraline con motori cinghiati trifase (esempio 9/9 con motore da 1,1 kw) possono arrivare a una aspirazione di 3000mc/h con prevalenza 600 pascal, con l'utilizzo del filtro medio del tipo F8 (non di meno) così da aggiungere altri 100 pascal di strozzamento. Hanno delle caratteristiche per un trattamento di 3000mc/h con una percentuale iniziale non superiore al 75% .
Non si possono considerare centraline ai carboni attivi, le centraline che non montano almeno un filtro G4 e un filtro F8 oltre al carbone attivo di qualità normalmente utilizzano un kg di carbone per trattare 110 mc/h  (e una quantità bassa di carbone attivo per una portata d’aria così elevata )e dei motori con almeno prevalenza di 300 pascal superiori al quello perso nella centralina. 
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domenica 9 dicembre 2018

Sistemi per abbattimento dei fumi odori senza canna fumaria



Sistemi per abbattimento dei fumi odori senza canna fumaria. Un quesito importante che si pongono molti ristoratori quando vanno a vedere un locale in affitto per una attività di ristorazione é:
  • C'è la canna fumaria, che attività posso fare con questa canna fumaria? In molti casi la canna fumaria non è sufficiente per poter svolgere l’attività individuata per quel locale, allora come si può fare per poter sfruttare la posizione ideale di quel locale senza commettere degli errori di valutazione che si possono percuotere nei ritardi di apertura con spese supplementari maggiori non preventivate? 
  • In tanti ci chiamano chiedendo delle cappe ai carboni attivi o canne fumaria da Ø150 mm con cappe di enormi dimensioni. Le soluzioni si possono trovare ma dimenticate cose standard, dove una cappa o un aspiratore può risolvere tutto.
I sistemi devono essere valutati con calma , serietà e professionalità.


Le normative tecniche UNI 7129/08 – UNI 11278 di recente emissione, prevedono delle regole  per lo SCARICO DEI VAPORI DELLE CAPPE CUCINA UNI EN 1443 (metallici) – UNI EN 14471 (plastici) quindi certificati CE idonei all’impiego come “camini – canne fumarie – condotti fumari intubati ” a tutti gli effetti devono essere rispettate.  
Il montaggio delle cappe cucina aspiratori e tubazioni hanno bisogno di essere calcolati, ridimensionati, certificati a norma di legge e questo lo possono fare solo aziende specializzate con i requisiti tecnici adeguati esperienza e con dei prodotti customizzati e su misura.

COME FARE?
Esistono diversi sistemi per “equilibrare” l’impianto di aspirazione e di trattamento .
Un esempio è l'impianto a Flusso bilanciato, un sistema sofisticato che utilizza delle cappe speciali dette a flusso compensato. In pratica il 50%-60% dell’aria che viene reimmessa in ambiente,  non viene riscaldata e viene convogliata direttamente all’interno delle cappe aspiranti. Questo sistema si può utilizzare inoltre per migliorare il sistema di trattamento e dell'estrazione dell'aria.


Il consiglio è comunque quello di affidarsi a tecnici esperti e qualificati, che sappiano calcolare perfettamente il giusto flusso di aria da aspirare e il sistema di aspirazione più appropriato.

domenica 7 ottobre 2018

Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni, comune di noto Sicilia

ART. 47 ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA' RISTORATIVE ( RISTORANTI, PIZZERIE, PUB, ROSTICCERIE, BISTROT ECC. e RESIDENZIALI ASSIMILABILI)
 A) Nuove costruzioni o ristrutturazione totale.
 Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti di riscaldamento singoli o collettivi, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, caldaie, forni, fornelli, piastre, cucine, focolai e camini, ecc., (a gas o elettrici), devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione e di relativa/e condotta(e) convogliata(e) in canna(e) fumaria(e) unitaria (o indipendenti) prolungata/e per almeno un metro al di sopra del tetto o della terrazza. La fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di mt. 10 da qualsiasi finestra o quota uguale o superiore.
 Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature devono essere studiate con opportuna e soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione senza essere adeguatamente coibentate.
I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere munite di apparecchiature fumivore, riconosciute dall’Ufficiale sanitario idonee ad evitare l’inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.
apparecchiature fumivore

Il nullaosta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione di abitabilità o di agibilità ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale, industriale, oppure di riscaldamento centralizzato che non rientra nei limiti consentiti dalla legge. La potenza del bruciatore deve essere certificata da tecnico impiantista abilitato.