domenica 7 ottobre 2018

Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni, comune di noto Sicilia

ART. 47 ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA' RISTORATIVE ( RISTORANTI, PIZZERIE, PUB, ROSTICCERIE, BISTROT ECC. e RESIDENZIALI ASSIMILABILI)
 A) Nuove costruzioni o ristrutturazione totale.
 Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti di riscaldamento singoli o collettivi, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, caldaie, forni, fornelli, piastre, cucine, focolai e camini, ecc., (a gas o elettrici), devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione e di relativa/e condotta(e) convogliata(e) in canna(e) fumaria(e) unitaria (o indipendenti) prolungata/e per almeno un metro al di sopra del tetto o della terrazza. La fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di mt. 10 da qualsiasi finestra o quota uguale o superiore.
 Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature devono essere studiate con opportuna e soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione senza essere adeguatamente coibentate.
I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere munite di apparecchiature fumivore, riconosciute dall’Ufficiale sanitario idonee ad evitare l’inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.
apparecchiature fumivore

Il nullaosta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione di abitabilità o di agibilità ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale, industriale, oppure di riscaldamento centralizzato che non rientra nei limiti consentiti dalla legge. La potenza del bruciatore deve essere certificata da tecnico impiantista abilitato.