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giovedì 28 gennaio 2021

Classificazione delle cucine in relazione al pericolo di esplosione

 

Classificazione delle cucine in relazione al pericolo di esplosione

In relazione al pericolo di esplosione si ritiene assimilabile la cucina ad una centrale termica alimentata a gas e per questo motivo si ritiene applicabile la norma CEI 31-35/A ed in particolare l’esempio GF-3.5.1, secondo il quale, la cucina è un luogo ordinario se rispetta le prescrizioni previste dalla tabella GF-3.5.1. Nel caso più comune significa che l’impianto deve avere:
  • pressione di alimentazione gas uguale o minore a 2000 Pa;
  • volume del locale superiore a 14 mc;
  • area delle aperture di ventilazione superiore a 0,3 mq.

 
 

 

Nel caso le condizioni previste dall'esempio GF-3.5.1 non siano rispettate sarà compito del progettista (in genere quello dell’impianto elettrico) effettuare la classificazione mediante la procedura completa prevista dalla norma CEI 31-30.
Esempio
Secondo quanto previsto dalla norma UNI 8723/2010 il sistema di aspirazione deve garantire un afflusso di aria pari a: Pa = 98×1,72 = 170 mc/h
Secondo UNI 10339:1995 il sistema deve garantire una portata di aspirazione pari a:
Pe = 7x5x16,5×3,6 = 2079 mc/h
Essendo la cappa posizionata a distanza di 1m dal gruppo di cottura,  assumiamo una velocità di captazione sulla superficie pari 0,35 m/s perciò si otterrà una portata pari a:
Pes = 4,1x1x0,35×3600 = 5166 mc/h
Essendo quest'ultimo valore superiore a quello previsto dalla norma UNI 8723 e dalla norma UNI 10339 l’impianto di estrazione verrà dimensionato per garantire Pes.
L’apertura di ventilazione necessaria per rispettare il DM 12/04/96, supponendo che la cucina sia installata in un locale fuori terra, dovrà essere superiore o uguale a:
S= 98×10 = 980 cmq
Per ottenere la portata Pes, sfruttando l'apertura sopra, è necessaria una velocità di attraversamento pari a:
v = 5166 / (0,098 x3600) = 15 m/s
La velocità ricavata non è accettabile in quanto gli operatori sarebbero sottoposti ad una fastidiosa corrente d’aria, inoltre un’apertura inferiore a 0,3 mq implicherebbe la necessità di effettuare la classificazione della cucina secondo le CEI 31-30 al fine di verificare l’eventuale necessità di provvedimenti contro il pericolo di esplosione. 
Secondo quanto previsto dalla UNI 8723:2010 la velocità dell'aria di reintegro fino ad una altezza di 2 m dovrebbe essere inferiore o uguale a 0,15m/s, per tale motivo nelle condizioni previste dall'esempio sarebbe necessario avere un'apertura di sezione:
S = 5166/(3600×0,15) = 9,5 mq
Appare evidente che non è possibile fare un'apertura delle dimensioni sopra, per cui non resta che affidarsi, come già preannunciato, a cappe compensate ovvero a sistemi di ventilazione meccanica che si occupano di reintegrare l’aria estratta.
In conclusione, è possibile affermare che in una cucina professionale un sistema meccanico di estrazione e di reintegro dell’aria espulsa più che una possibilità, è una necessità dettata dalle portate di aria che debbono essere estratte. Vale la pena osservare, che è opportuno mantenere la portate di aria estratta superiore a quella immessa, in modo che la cucina sia in leggera depressione per evitare la dispersione degli odori nei locali limitrofi. Ritornando all'esempio sopra, se l’estrattore viene dimensionato per una portata di 5500 mc/h è opportuno che il sistema di reintegro immetta 5000 mc/h.
Riassumendo un impianto correttamente dimensionato presenta i seguenti vantaggi:
  • mantiene le condizioni microclimatiche all'interno della cucina a livelli accettabili consentendo agli operatori di lavorare senza dovere aprire le finestre e senza essere sottoposti a fastidiose correnti d’aria;
  • smaltisce i vapori/fumi attraverso il camino, impedendo la diffusione degli odori all’esterno attraverso percorsi non controllati ovvero non sottoposti a filtrazione (se necessario).
N.B. Contenuti estratti da “Guida operativa per la prevenzione degli effetti negativi dei vapori e dei fumi di combustione negli ambienti di vita” – Regione Toscana.

Cappa ai carboni attivi, normativa

Cappa ai carboni attivi, normativa

Come funziona una cappa filtrante senza canna fumaria.

Cappa ai carboni attivi, normativa. Cappa ARTURO

Capita che alcuni edifici siano sprovvisti del condotto per la dispersione dei fumi della cucina, per mancanza di spazio o per delle particolarità legate alla morfologia dell’abitazione. In questo caso è possibile installare sistemi di trattamento assoluti o cosiddetti “cappa senza canna fumaria, una cappa filtrante, o anche a cappa a ricircolo”.

 


Come suggerisce il suo nome, la cappa filtrante si limita a prelevare l’aria dell’ambiente e a filtrarla ma in maniera non molto efficace, mediante appositi filtri purificanti G1, G3, che la ripuliscono dalle particelle di sporco grossolane . La cappa a ricircolo anziché convogliare l’aria verso l’esterno, la restituisce all’ambiente dopo averla purificata, per fare questo deve declassificarla in EAH2, cioè deve filtrarlo dalle particelle pm/2,5 e pm1, e questo avviene solo tramite la cappa Arturo, che è ad oggi l'unico sistema di trattamento certificato e garantito.

Questo sistema che per comodità è stato chiamato CAPPA ARTURO rispetta le normative in merito. La norma generale di riferimento per l’evacuazione dei vapori di cottura è la UNI7129 (parti 2 e 3) la quale, già dalla sua versione del 2008, fornisce le definizioni e i principi prescrittivi tutt’oggi in vigore. Con il termine vapori di cottura essa intende l’insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti dalla cottura dei cibi.  

Questa cappa in ambito non residenziale, fa particolare attenzione, oltre al trattamento dei vapori anche al trattamento degli odori emessi dai locali di cottura in base alla norma UNI 13779. Bisogna tenere conto che l’impianto della cucina deve rispettare le normative della salubrità dei locali secondo la norma unitamente alla UNI 15251.

Secondo la classificazione UNI 13779 delle emissioni in atmosfera tali sistemi si ritengono utilizzabili con scarico diretto a parete solo se l’emissione derivante dalla cottura risulta declassificata da EHA4 adEHA2.

 Normativa

- Piani di cottura – 

Si fa riferimento  alle disposizioni contenute  nella UNI 7129-3:2015 la quale al punto 4.1 – Apparecchi di cottura - stabilisce che  i prodotti della combustione vanno convogliati nel tetto; nell’impossibilità dello scarico nel tetto é concesso lo scarico a  parete nel rispetto delle distanze indicate nel punto 4.4.4 con particolare attenzione  ai limiti previsti  nel punto 6 della norma di cui sopra; con una sentenza n. 10337 del 17 ottobre 2016, il TAR del Lazio annulla (previa sospensiva), una determina dirigenziale dell’Avvocatura del comune di Roma che imponeva l’ordine di cessazione dell’attività di cucina svolta da un locale per mancanza di canna fumaria

 

 

 

sabato 18 luglio 2020

Sistemi di trattamento fumi senza canna fumaria ..


La sentenza, ribaltando completamente la precedente, TAR Lazio sez. II n°3303/2017, in estrema sintesi ritiene che l'attività commerciale non si trovasse nella condizione di violare alcuna normativa, in quanto non solo l'impianto di filtraggio attraverso carboni attivi è previsto dalle norme stesse (sebbene mediante approvazione) ma addirittura lo stesso impianto è da ritenersi migliorativo, in termini di inquinamento atmosferico, di un analogo sistema di espulsione composto da una semplice canna fumaria. A questa seconda affermazione, il Consiglio ci arriva facendo sue le considerazione dell'ente verificatore, l'I.S.P.R.A., appositamente nominato dal Collegio, che viene incaricato di effettuare una valutazione nella controversia. l'Istituto difatti specifica che, sebbene nel caso specifico l'impianto di filtraggio non fosse stato settato per funzionare nel modo ottimale, lo stesso garantiva comunque un abbattimento di fumi il quale, anche se non raggiunge i livelli ideali per via dell'errato settaggio, garantisce comunque un abbattimento che è superiore a quello che può fare una canna fumaria (la quale non effettua nessun filtraggio, e quindi "inquina" di più a prescindere).

Inoltre, viene citata nella controversia, a sostegno delle affermazioni dell'attività economica, che la Legge Regionale n°21/2006 espressamente prevede che gli esercizi che effettuano somministrazione possono captare ed evacuare i vapori ed i fumi anche con tecniche diverse dalla canna fumaria. Nei motivi del ricorso, i difensori dell'attività commerciale sollevano il dubbio che questa norma regionale abbia reso obsolete le indicazioni del regolamento di igiene, ma su questo punto in particolare il Consiglio non si pronuncia, ritenendo i motivi secondari di ricorso riassorbiti in quelli principali.

In sintesi quindi potremmo cautamente ritenere, alla luce di questa sentenza, che le attività di preparazione cibi caldi che operano con piastre scaldanti elettriche (o altri sistemi elettrici) possono legittimamente evacuare i fumi con sistemi filtranti, possibilmente pienamente efficienti e che scarichino direttamente in facciata e non necessariamente con i fumi convogliati fino in copertura in apposita canna fumaria; ciò anche alla luce del regolamento regionale 1/2009 attuativo della LR 21/06"
 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 46170 del 3 novembre 2016 offre l’occasione per ritornare su un argomento dibattuto in dottrina e mai affrontato sinora dalla giurisprudenza.

Si rammenta che la Legge 22 maggio 2015 n. 68[1] ha introdotto all’interno del Codice Penale il Titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”.

Al suo interno il nuovo art. 452-bis c.p. disciplina il reato di “Inquinamento ambientale” disponendo che, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

domenica 28 aprile 2019

Centralina ai Carboni Attivi


Le centraline di trattamento d'aria a Carboni Attivi sono delle unità di aspirazione e di trattamento, composti da una unità filtrante e da una unità aspirante che di solito è posizionata nello stesso corpo della unità filtrante. L'unità filtrante può essere montata anche prima o addirittura distante da unità filtrante, quindi servono ad effettuare l'aspirazione ma al contempo anche a trattare i fumi contenenti inquinanti, oli, odori….
L’aria contenente grassi e odori entra in centralina e viene filtrata, eliminando il microparticolato, facendola uscire depurata in percentuali diverse dalla tipologia di filtri e dal carbone attivo utilizzato.
Queste centraline sono equipaggiate di una maggiore quantità di carbone rispetto a quello contenuto nei filtri piani delle Cappe a Carboni Attivi, questo permette alle Centraline a Carboni Attivi di poter trattare una maggior portata d'aria e di abbatterne gli odori in una quantità superiore contro i filtri in pail e carbone posti a bordo cappa.

Analizziamo queste centraline ai carboni attivi
-         Normalmente le centraline hanno un sistema di filtrazione del tipo G2 o G4 o tutti e due in successione dopodiché viene montata la piastra con le cartuccia ai carboni attivi e dopo, il motore monofase o trifase.
https://www.etcgroupsrl.com/

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-          La centralina con motori monofase non riescono a trattare più del 50% e per di più, sono soggette all' intasamento del carbone attivo molto velocemente (nel giro di 4-6 mesi).  Inoltre il motore monofase non è in grado di aspirare l’aria per causa del strozzamento che esercita il filtro G4 con caduta di pressione iniziale di 80 pascal - max. 200 pascal (nel giro di 1-2 mesi) e il carbone attivo con caduta di pressione iniziale 200-280 pascal.  In termini tecnici va azzerare la portata d’aria del motore, e in pratica una centralina da 3000mc/h dichiarata può fare all'inizio del suo funzionamento non più di 1800mc/h .
Le centraline con motori cinghiati trifase (esempio 9/9 con motore da 1,1 kw) possono arrivare a una aspirazione di 3000mc/h con prevalenza 600 pascal, con l'utilizzo del filtro medio del tipo F8 (non di meno) così da aggiungere altri 100 pascal di strozzamento. Hanno delle caratteristiche per un trattamento di 3000mc/h con una percentuale iniziale non superiore al 75% .
Non si possono considerare centraline ai carboni attivi, le centraline che non montano almeno un filtro G4 e un filtro F8 oltre al carbone attivo di qualità normalmente utilizzano un kg di carbone per trattare 110 mc/h  (e una quantità bassa di carbone attivo per una portata d’aria così elevata )e dei motori con almeno prevalenza di 300 pascal superiori al quello perso nella centralina. 
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