sabato 18 luglio 2020

Sistemi di trattamento fumi senza canna fumaria ..


La sentenza, ribaltando completamente la precedente, TAR Lazio sez. II n°3303/2017, in estrema sintesi ritiene che l'attività commerciale non si trovasse nella condizione di violare alcuna normativa, in quanto non solo l'impianto di filtraggio attraverso carboni attivi è previsto dalle norme stesse (sebbene mediante approvazione) ma addirittura lo stesso impianto è da ritenersi migliorativo, in termini di inquinamento atmosferico, di un analogo sistema di espulsione composto da una semplice canna fumaria. A questa seconda affermazione, il Consiglio ci arriva facendo sue le considerazione dell'ente verificatore, l'I.S.P.R.A., appositamente nominato dal Collegio, che viene incaricato di effettuare una valutazione nella controversia. l'Istituto difatti specifica che, sebbene nel caso specifico l'impianto di filtraggio non fosse stato settato per funzionare nel modo ottimale, lo stesso garantiva comunque un abbattimento di fumi il quale, anche se non raggiunge i livelli ideali per via dell'errato settaggio, garantisce comunque un abbattimento che è superiore a quello che può fare una canna fumaria (la quale non effettua nessun filtraggio, e quindi "inquina" di più a prescindere).

Inoltre, viene citata nella controversia, a sostegno delle affermazioni dell'attività economica, che la Legge Regionale n°21/2006 espressamente prevede che gli esercizi che effettuano somministrazione possono captare ed evacuare i vapori ed i fumi anche con tecniche diverse dalla canna fumaria. Nei motivi del ricorso, i difensori dell'attività commerciale sollevano il dubbio che questa norma regionale abbia reso obsolete le indicazioni del regolamento di igiene, ma su questo punto in particolare il Consiglio non si pronuncia, ritenendo i motivi secondari di ricorso riassorbiti in quelli principali.

In sintesi quindi potremmo cautamente ritenere, alla luce di questa sentenza, che le attività di preparazione cibi caldi che operano con piastre scaldanti elettriche (o altri sistemi elettrici) possono legittimamente evacuare i fumi con sistemi filtranti, possibilmente pienamente efficienti e che scarichino direttamente in facciata e non necessariamente con i fumi convogliati fino in copertura in apposita canna fumaria; ciò anche alla luce del regolamento regionale 1/2009 attuativo della LR 21/06"
 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 46170 del 3 novembre 2016 offre l’occasione per ritornare su un argomento dibattuto in dottrina e mai affrontato sinora dalla giurisprudenza.

Si rammenta che la Legge 22 maggio 2015 n. 68[1] ha introdotto all’interno del Codice Penale il Titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”.

Al suo interno il nuovo art. 452-bis c.p. disciplina il reato di “Inquinamento ambientale” disponendo che, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

martedì 24 dicembre 2019

Dlgs_152_06_TestoUnicoAmbientale.pdf ART. 108 (scarichi di sostanze pericolose)

AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e 8, l'art. 107, comma 3, e' cosi' sostituito "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.". ART. 108 (scarichi di sostanze pericolose).

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.


 

 2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Suddette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. 

 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 


 

5. Per le acque reflue industriali, contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato, secondo quanto previsto, dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue. 


 

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

domenica 28 aprile 2019

Centralina ai Carboni Attivi


Le centraline di trattamento d'aria a Carboni Attivi sono delle unità di aspirazione e di trattamento, composti da una unità filtrante e da una unità aspirante che di solito è posizionata nello stesso corpo della unità filtrante. L'unità filtrante può essere montata anche prima o addirittura distante da unità filtrante, quindi servono ad effettuare l'aspirazione ma al contempo anche a trattare i fumi contenenti inquinanti, oli, odori….
L’aria contenente grassi e odori entra in centralina e viene filtrata, eliminando il microparticolato, facendola uscire depurata in percentuali diverse dalla tipologia di filtri e dal carbone attivo utilizzato.
Queste centraline sono equipaggiate di una maggiore quantità di carbone rispetto a quello contenuto nei filtri piani delle Cappe a Carboni Attivi, questo permette alle Centraline a Carboni Attivi di poter trattare una maggior portata d'aria e di abbatterne gli odori in una quantità superiore contro i filtri in pail e carbone posti a bordo cappa.

Analizziamo queste centraline ai carboni attivi
-         Normalmente le centraline hanno un sistema di filtrazione del tipo G2 o G4 o tutti e due in successione dopodiché viene montata la piastra con le cartuccia ai carboni attivi e dopo, il motore monofase o trifase.
https://www.etcgroupsrl.com/

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-          La centralina con motori monofase non riescono a trattare più del 50% e per di più, sono soggette all' intasamento del carbone attivo molto velocemente (nel giro di 4-6 mesi).  Inoltre il motore monofase non è in grado di aspirare l’aria per causa del strozzamento che esercita il filtro G4 con caduta di pressione iniziale di 80 pascal - max. 200 pascal (nel giro di 1-2 mesi) e il carbone attivo con caduta di pressione iniziale 200-280 pascal.  In termini tecnici va azzerare la portata d’aria del motore, e in pratica una centralina da 3000mc/h dichiarata può fare all'inizio del suo funzionamento non più di 1800mc/h .
Le centraline con motori cinghiati trifase (esempio 9/9 con motore da 1,1 kw) possono arrivare a una aspirazione di 3000mc/h con prevalenza 600 pascal, con l'utilizzo del filtro medio del tipo F8 (non di meno) così da aggiungere altri 100 pascal di strozzamento. Hanno delle caratteristiche per un trattamento di 3000mc/h con una percentuale iniziale non superiore al 75% .
Non si possono considerare centraline ai carboni attivi, le centraline che non montano almeno un filtro G4 e un filtro F8 oltre al carbone attivo di qualità normalmente utilizzano un kg di carbone per trattare 110 mc/h  (e una quantità bassa di carbone attivo per una portata d’aria così elevata )e dei motori con almeno prevalenza di 300 pascal superiori al quello perso nella centralina. 
https://www.etcgroupsrl.com/





domenica 9 dicembre 2018

Sistemi per abbattimento dei fumi odori senza canna fumaria



Sistemi per abbattimento dei fumi odori senza canna fumaria. Un quesito importante che si pongono molti ristoratori quando vanno a vedere un locale in affitto per una attività di ristorazione é:
  • C'è la canna fumaria, che attività posso fare con questa canna fumaria? In molti casi la canna fumaria non è sufficiente per poter svolgere l’attività individuata per quel locale, allora come si può fare per poter sfruttare la posizione ideale di quel locale senza commettere degli errori di valutazione che si possono percuotere nei ritardi di apertura con spese supplementari maggiori non preventivate? 
  • In tanti ci chiamano chiedendo delle cappe ai carboni attivi o canne fumaria da Ø150 mm con cappe di enormi dimensioni. Le soluzioni si possono trovare ma dimenticate cose standard, dove una cappa o un aspiratore può risolvere tutto.
I sistemi devono essere valutati con calma , serietà e professionalità.


Le normative tecniche UNI 7129/08 – UNI 11278 di recente emissione, prevedono delle regole  per lo SCARICO DEI VAPORI DELLE CAPPE CUCINA UNI EN 1443 (metallici) – UNI EN 14471 (plastici) quindi certificati CE idonei all’impiego come “camini – canne fumarie – condotti fumari intubati ” a tutti gli effetti devono essere rispettate.  
Il montaggio delle cappe cucina aspiratori e tubazioni hanno bisogno di essere calcolati, ridimensionati, certificati a norma di legge e questo lo possono fare solo aziende specializzate con i requisiti tecnici adeguati esperienza e con dei prodotti customizzati e su misura.

COME FARE?
Esistono diversi sistemi per “equilibrare” l’impianto di aspirazione e di trattamento .
Un esempio è l'impianto a Flusso bilanciato, un sistema sofisticato che utilizza delle cappe speciali dette a flusso compensato. In pratica il 50%-60% dell’aria che viene reimmessa in ambiente,  non viene riscaldata e viene convogliata direttamente all’interno delle cappe aspiranti. Questo sistema si può utilizzare inoltre per migliorare il sistema di trattamento e dell'estrazione dell'aria.


Il consiglio è comunque quello di affidarsi a tecnici esperti e qualificati, che sappiano calcolare perfettamente il giusto flusso di aria da aspirare e il sistema di aspirazione più appropriato.

domenica 7 ottobre 2018

Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni, comune di noto Sicilia

ART. 47 ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA' RISTORATIVE ( RISTORANTI, PIZZERIE, PUB, ROSTICCERIE, BISTROT ECC. e RESIDENZIALI ASSIMILABILI)
 A) Nuove costruzioni o ristrutturazione totale.
 Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti di riscaldamento singoli o collettivi, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, caldaie, forni, fornelli, piastre, cucine, focolai e camini, ecc., (a gas o elettrici), devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione e di relativa/e condotta(e) convogliata(e) in canna(e) fumaria(e) unitaria (o indipendenti) prolungata/e per almeno un metro al di sopra del tetto o della terrazza. La fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di mt. 10 da qualsiasi finestra o quota uguale o superiore.
 Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature devono essere studiate con opportuna e soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione senza essere adeguatamente coibentate.
I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere munite di apparecchiature fumivore, riconosciute dall’Ufficiale sanitario idonee ad evitare l’inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.
apparecchiature fumivore

Il nullaosta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione di abitabilità o di agibilità ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale, industriale, oppure di riscaldamento centralizzato che non rientra nei limiti consentiti dalla legge. La potenza del bruciatore deve essere certificata da tecnico impiantista abilitato.

mercoledì 13 giugno 2018

Ventilazione e aerazione delle cucine

Ventilazione e aerazione delle cucine

Criteri semplificati per il dimensionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi dalle cucine


Questo articolo tratta l’annosa questione del corretto dimensionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, dei vapori di cottura e degli apparecchi di cottura. L’attenzione ricade sulle grandi cucine e a riguardo, l’argomento trattato completo di esempi e tabelle, riporterà dati ricavati dalle diverse norme e leggi che ne regolano la progettazione e l’esecuzione; oltre la nota UNI CIG 7129:2008 sono da considerare:
  • UNI 8723:2010 – Impianti a gas per l’ospitalità di comunità e similare (grandi cucine);
  • D.M. 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibile gassoso;
  • UNI EN 13779:2008 – Ventilazione degli edifici non residenziali;
  • UNI 10339:1995 – Impianti aeraulici ai fini del benessere;
  • CEI 31-35/A.

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Ventilazione e aerazione delle cucine

L’aerazione e la ventilazione dei locali cucina, pur essendo elementi importanti al fine di garantire un ambiente di lavoro confortevole e sicuro agli operatori sono spesso trascurate e affidate alla semplice installazione di una cappa aspirante. Al contrario, specie nelle grandi cucine, la realizzazione di un impianto che garantisca un ambiente di lavoro salubre che eviti la diffusione degli odori nella sala di somministrazione ed evacui le fumane senza disturbare il vicinato, costituisce un aspetto impiantistico problematico (per quanto sopra appare chiaro che un impianto di ventilazione di una cucina professionale dovrebbe essere accuratamente progettato).
L’impianto di ventilazione ha il compito di:
  • immettere ed aspirare i necessari flussi d’aria al fine di evacuare gli odori ed i prodotti della combustione;
  • mantenere la temperatura e l’umidità a valori tollerabili per il personale evitando la presenza di correnti d’aria fastidiose;
  • evitare la contaminazione dei cibi attraverso il controllo della qualità dell’aria immessa, con particolare attenzione al posizionamento dei punti di presa di aria dall’esterno;
  • evitare l’inquinamento odorigeno della sala di somministrazione;
  • evitare che possano crearsi miscele con un tenore pericoloso di gas non combustibili.
In base alle caratteristiche della ventilazione gli impianti si possono dividere in:
Ventilazione naturale
Consiste nel sistemare sopra le apparecchiature “emittenti” una cappa collegata ad una canna fumaria che per tiraggio naturale evacua le fumane. Ad oggi è una tecnica completamente abbandonata.
Ventilazione meccanica con cappa senza reintegro
L’aria calda prodotta dalle apparecchiature è aspirata da un sistema di estrazione e reintegrata conseguentemente attraverso le aperture di ventilazione.
Ventilazione meccanica con cappa e reintegro di aria
L’aria calda prodotta dalle apparecchiature è aspirata da un sistema di estrazione, mentre
il reintegro avviene per mezzo di un sistema meccanico più o meno complesso che consente di controllare la quantità e la qualità dell’aria insufflata.
A causa delle portate di aria da evacuare, come apparirà chiaro nel proseguo, l’unico impianto funzionale per cucine di tipo professionale è quello che prevede il reintegro meccanico dell’aria espulsa, solo in questo modo infatti è possibile ottenere velocità dell’aria di immissione accettabili.
Nel proseguo saranno fornite delle indicazioni semplificate di progettazione/verifica di un impianto di ventilazione e alcuni esempi di impianti.

Impianti di Estrazione

Cappe
In linea di massima la dimensione della cappa deve superare la dimensione dell’apparecchio alla quale è dedicato, è inoltre opportuno che la cappa debordi tanto quanto è grande la distanza verticale dall’apparecchiatura. Una regola empirica universalmente impone che la cappa debordi di un valore k*h, dove h è la distanza in metri dall’apparecchio al bordo inferiore della cappa e k una costante che vale 0,35-0,40. Salvo casi particolari, è opportuno che la cappa sia installata ad una altezza da terra compresa tra 1,9 m e 2 m. Naturalmente, anche la velocità di captazione dipende dalla distanza h, tanto più la cappa dista dall’apparecchiatura, tanto più è necessario avere una velocità di captazione elevata al fine di catturare la maggior parte delle fumane prodotte. E’ buona regola che la velocità dell’aria sul bordo perimetrale della cappa sia compresa tra 0,35 m/s e 0,60 m/s secondo la tabella seguente:Regole di dimensionamento delle cappe
Sulla base delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, è possibile fornire un sistema semplice per ricavare il quantitativo d’aria necessario per l’aerazione del locale cucina. Supponendo che su ogni superficie calda venga installata una cappa di aspirazione e che esista un impianto di estrazione centralizzato e che la distanza verticale della cappa dal piano cottura sia di 1m (h=1m), si ottiene dalla tabella sopra, che la velocità minima di estrazione vale 0,35 m/s. In via cautelativa attribuiamo alla velocità dell’aria a bordo cappa, il valore di 0,5m/s, per tenere in conto degli inevitabili decadimenti del sistema dovuti al passare del tempo. In tal modo la portata P dell’aria all’aspiratore sarà:
S = A (m) x B (m)
P (mc/h) = S (mq ) x V (m/s) x 3600 = S (mq ) x 0,5 (m/s) x 3600
E’ inoltre opportuno, che la velocità frontale sui filtri non sia troppo elevata per evitare che le particelle grasse non siano trattenute dai filtri meccanici e si depositino nelle condutture.
E’ consigliabile fare in modo che la velocità di attraversamento della prima sezione filtrante, di tipo meccanico, sia inferiore a 1,75÷2 m/s. Pertanto i filtri possono avere una sezione ridotta rispetto alla superficie di captazione al massimo di un fattore 4. Altri tipo di filtro, come indicato successivamente richiedono velocità di attraversamento inferiori.
Regole di dimensionamento delle canalizzazioni
Le canalizzazioni dovrebbero essere realizzate in materiali non porosi al fine di minimizzare le perdite di carico e la sporcizia. E’ opportuno che i canali siano smontabili o almeno pulibili con facilità sia all’interno che all’esterno se in vista. Se l’evacuazione prevede delle canne attraversanti lo stabile soprastante o comunque locali abitati, è opportuno limitare le velocità dell'aria secondo lo schema empirico sotto:
canali verticali attraversanti locali abitati              Vmax = 8 m/s
canali verticali attraversanti locali non abitati       Vmax = 12/15 m/s
canali di esalazione                                                 Vmax = 10 m/s
Sulla base di quanto sopra la sezione della canalizzazione sarà:
S (mq ) = P (mc/h) / (V (m/s) x 3600)
La silenziosità dell’impianto viene quindi ottenuta sia grazie alla bassa velocità dell’aria, sia dall’isolamento delle condotte; in taluni casi può rendersi necessario l’impiego di estrattori con basso numero di giri e giunti antivibranti per evitare la trasmissione di fastidiose vibrazioni. Va ricordato che le perdite di carico variano con il quadrato della velocità, pertanto, mantenere la velocità dell'aria entro i valori indicati in precedenza, oltre ad evitare fastidiosi sibili, limita le perdite per unità di lunghezza a valori accettabili. Esempio:
Apparecchiature installate: cucina a gas di ——> 2 x 1 m = 2 mq;  lavapiatti di ——-> 0,8 x 0,6 m = 0,5 mq per un totale di 2,5 mq (totale superfice calda)
Superficie cappa aperta su 2 lati (con h=1 m e debordante 0,4 m su ogni lato libero), cappa aperta su 2 lati ——> 3,2 x 1,4 m = 4,48 mq
La portata in estrazione dovrà essere P = S(cappa) x 0,35 x 3600 = 4,48 x 0,35 x 3600 = 5600 mc/h
Supponendo che il condotto di estrazione attraversi locali abitati questo dovrà avere sezione: S(condotto) = P /( Vx3600) = 5600 / (8×3600) = 0,20 mq
Perdite di carico
Si indica con perdite di carico, la quantità di lavoro che l’estrattore deve compiere per spostare le fumane con una data portata da un punto ad un altro del sistema di evacuazione, vincendo l’attrito. Le perdite di carico (espresse in mm di colonna di acqua [mm di H2O] od in Pascal [Pa]) sono in genere divise in perdite di carico distribuite ed in  perdite di carico localizzate. Le perdite di carico distribuite rappresentano la resistenza che il fluido incontra per ogni metro lineare di tubo percorso. Le perdite di carico concentrate rappresentano invece la resistenza che l’aria incontra quando attraversa i cosiddetti pezzi speciali (curve, restringimenti etc.). Esistono formule che consentono di ricavare le perdite di carico ma è certamente più agevole utilizzare le tabelle, generalmente fornite dai costruttori, che in funzione dei parametri dell'impianto (sezione canale, velocità dell’aria, numero dei pezzi speciali,…) consentono di calcolarle. La conoscenza delle perdite di carico consente di scegliere un estrattore in grado di garantire la portata del progetto.
Perdite di carico distribuite
Il diagramma successivo consente di ricavare le perdite di carico distribuite per un canale a sezione circolare: sulle ascisse sono indicate le portate volumetriche, sulle ordinate le perdite per attrito, mentre i due fasci di rette parallele hanno come parametro la velocità dell'aria ed il diametro del condotto.
 Note la dimensione del canale e le caratteristiche del flusso è possibile ricavare le perdite di carico distribuite.
Perdite di carico localizzate
Il valore delle perdite di carico localizzate si ricava procedendo come segue:
  • noto il numero ed il tipo di pezzi speciali che compongono il sistema si calcola la sommatoria dei coefficienti ξ utilizzando la tabella 1;
  • nota la sommatoria dei coefficienti ξ e la velocità dell'aria nel condotto si ricavano le
    perdite di carico utilizzando la tabella 2.
Esempio: V aria condotto = 9 m/s ; ∑ξ = 3
Perdite localizzate = 12 mm di colonna di acqua/ metro

Aperture di ventilazione

Le aperture di ventilazione sono necessarie per consentire di reintegrare l’aria espulsa dal sistema di estrazione, anzi più propriamente, le aperture di ventilazione sono parte del sistema di estrazione. In loro assenza (o di reintegro meccanico) l’evacuazione è insufficiente, il ventilatore aumenta la propria rumorosità, il locale va in depressione e tenta di aspirare aria da qualunque locale vicino, con la creazione di fastidiosi spifferi.
A titolo di esempio consideriamo la ventilazione che si ottiene in maniera naturale per effetto della spinta del vento (trascuriamo la ventilazione dovuta alla differente temperatura tra interno ed esterno a causa dell'incertezza sul salto di temperatura) ed otteniamo che in condizioni standard la portata P in un ambiente con una sola apertura di ventilazione, come in fig. III.2-9 (vedi norma CEI 31-35), considerando come velocità di riferimento dell'aria esterna = 0,5 m/s, vale: P (mc/h ) = 45 x A dove A è la superficie dell'apertura in mq
Appare evidente che le portate ottenibili per via naturale non sono sufficienti a fornire l’aria di reintegro, ovvero, in assenza di un mezzo che forzi l’ingresso di aria nel locale da ventilare, le portate ricavabili per via naturale sono insufficienti a reintegrare i flussi di aria in uscita.
Viceversa se l’afflusso di aria è forzato da un ventilatore e consideriamo accettabile una velocità dell’aria di 0,5 m/s, per garantire le portate necessarie normalmente in una cucina occorrono aperture di dimensioni irrealizzabili.
Per esempio, per ottenere una portata pari a 1800 mc/h e una velocità dell'aria attraverso l'apertura pari a 0,5 m/s, l’apertura necessaria sarà data dalla relazione:
A = P (mc/h) / 3600 x v (m/s) = 1800 / (3600 x0,5) = 1 mq
In conclusione, la necessità di mantenere le velocità dell’aria a livelli accettabili comportano le portate tipiche necessarie per una cucina professionale e la necessità di aperture di notevoli dimensioni. Tali aperture sono difficilmente realizzabili in ambienti come le cucine dove lo spazio è necessario per l’installazione delle attrezzature. Va inoltre ricordato, che la climatizzazione di un ambiente con un’apertura diretta sull'esterno, comporta notevoli problemi la cui soluzione è direttamente collegata al benessere degli operatori.
Sulla base di quanto sopra è possibile concludere che per le cucine professionali, dove le portate superano le migliaia di metri cubi all’ora è praticamente obbligatorio, a meno di casi particolari, ricorrere ad un reintegro dell'aria espulsa mediante un impianto di ventilazione meccanica eventualmente associato ad un impianto di trattamento (riscaldamento e/o raffrescamento) dell’aria immessa.

 

Cucine professionali e di comunità

Un impianto d’estrazione efficiente, controllando opportunamente le modalità ed il punto di emissioni minimizza il disturbo causato dagli odori prodotti in cucina. Spesso, il fastidio al vicinato deriva dal fatto che le fumane non vengono catturate dall’impianto di estrazione, pertanto si diffondono in maniera incontrollata attraverso le finestre tenute aperte (ciò non sarebbe necessario se l’impianto fosse correttamente dimensionato). Quindi, condizione necessaria anche se non sufficiente per evitare molestie, è la presenza di un impianto di estrazione che rispetti le normative e le regole di buona tecnica citate in precedenza. Le norme applicabili agli impianti di estrazione sono molteplici e riguardano diversi aspetti che vanno dalla sicurezza al benessere delle persone.
Le modalità, per ventilare ed aerare i locali contenenti impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità, sono indicate nella norma UNI 8723:2010.
Alcune delle prescrizioni fondamentali contenute in suddetta norma sono riassunte nel seguito.
La norma prescrive che nei locali dove sono installati apparecchi a gas deve essere garantito un sufficiente afflusso di aria ed una adeguata evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione. Per assicurare tale ricambio d‟aria per via naturale, devono essere realizzate delle aperture, le quali devono avere una sezione netta non inferiore a 6 cmq/kW (in analogia alla norma UNI 7129:2008) con un minimo di 100 cmq, mentre in presenza di condotti di ventilazione, gli stessi devono aver sezione non minore di 9 cmq/kW con un minimo di 150 cm.
Tali aperture devono avere le seguenti caratteristiche:
  • essere posizionate in modo da non creare correnti d'aria;
  • essere realizzate in modo che non possano essere ostruite;
  • per gli impianti GPL almeno 1/5 della superficie d'areazione naturale, con un minimo di 100 cm, deve essere ricavata a filo del pavimento.
Nel caso in cui il sistema di aerazione ovvero il sistema di ventilazione sia di tipo meccanico, la portata oraria del sistema deve essere almeno pari a 1,72 mc/h per ogni kW di potenza nominale installata. In questo caso l’erogazione del gas deve essere interrotta automaticamente (tramite ad esempio flusso stati di controllo) se la portata di aria scende sotto il valore previsto.
La velocità dell’aria movimentata dal sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
  • velocità dell’aria a bordo cappa deve essere compresa tra 0,25 m/s e 0,50 m/s;
  • velocità dell’aria di reintegro minore o uguale a 0,15 m/s fino a 2 m dal piano di
    calpestio.
Non è consentito il funzionamento del sistema di evacuazione forzata nello stesso locale dove si trovano apparecchiature collegate a tiraggio naturale onde evitare possibili riflussi degli scarichi degli apparecchi a tiraggio naturale.
Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. In caso di impossibilità, deve essere consentito dalla legislazione vigente, è possibile scaricare a parete in conformità alle distanze di rispetto previste dalla UNI 7129-3:2008.
Se la potenza installata supera i 35 kW (Q >35 kW), è applicabile il DM 12/04/1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” per cui le sezioni delle aperture non devono essere inferiori (con un minimo di 100 cmq) a:
  • locali fuori terra: S> Q x10 [cmq];
  • locali seminterrati ed interrati fino a quota –5 m dal piano di riferimento: S> Q x15 [cmq];
  • locali interrati a quota compresa tra –5 m e 10 m dal piano di riferimento: S> Q x20 [cmq].
Se il gas combustibile ha densità superiore a 0,8, gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da cavità o depressioni poste al piano di installazione degli apparecchi, la prescrizione precedente, letta in associazione al fatto che almeno i 2/3 delle aperture devono essere realizzate a filo del piano di calpestio impedisce nella pratica la realizzazione di cucine a GPL in locali interrati.

Evacuazione dei prodotti della combustione/vapori

Di seguito vengono elencate le normative che possono essere utilizzate al fine di dimensionare e realizzare un sistema di evacuazione delle fumane.
UNI 7129:2008 – Lo scarico dei prodotti della combustione o dei vapori di una cucina di tipo domestico o similare deve avvenire a tetto, nel caso ciò non sia possibile è consentito lo scarico a parete a patto di rispettare almeno le distanze previste dalla norma UNI 7129-3:2008. Bisogna osservare che a rigori la norma UNI 7129:2008 si applica ai soli impianti di portata termica inferiore ai 35 kW e quindi assimilabili a quelli di civile abitazione.
UNI EN 13779:2008 – Le linee guida di buona pratica della norma UNI EN 13779:2008 consigliano di posizionare le aperture di espulsione dei sistemi di ventilazione meccanica sulla sommità del tetto, di regola nella sezione più alta dell’edificio e con l’espulsione dell’aria verso l’alto. E’ consentito l’espulsione a parete di aria estratta da sale da pranzo, cucine per la preparazione di bevande calde, negozi, locali magazzino, stanze di albergo, spogliatoi (classificazione EHA2) a patto che:
  • la distanza dell'apertura di scarico da un edificio adiacente sia pari almeno a 8 m;
  • la distanza dell'apertura di scarico da una bocchetta di immissione situata sulla stessa parete sia almeno 2 m;
  • la portata del flusso non sia maggiore 0,5 mc/s;
  • la velocità dell’aria nell'apertura di scarico sia pari almeno a 5 m/s.
Secondo la norma UNI EN 13779:2008 lo scarico a parete dell’aria di espulsione relativa a piani cottura e locali cucina (classificazione EHA4) non è consentito. L’unico modo per effettuare lo scarico a parete è la declassificazione dello scarico alla categoria EHA2 mediante filtrazione ed abbattimento degli inquinanti. Si possono ricavare utili indicazioni circa le distanze di rispetto delle bocchette di espulsione rispetto ai recettori sensibili dalla norma in questione (vedi prospetto A2 e fig. A1 UNI EN 13779:2008).
A margine delle indicazioni precedenti, vale la pena osservare che indipendentemente dal rispetto delle norme tecniche ritenute applicabili, resta applicabile l’art. 844 c.c.; tale articolo ha carattere dispositivo nei rapporti di vicinato allorquando un condomino dia luogo ad immissioni moleste o dannose materiali o immateriali, dirette od indirette nella proprietà degli altri condomini. Pertanto, è l’autorità giudiziaria che ha il potere di valutare quale sia il limite della normale tollerabilità delle immissioni, dovendosi contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà.
UNI 10339:1995 – La norma fornisce indicazioni al fine di garantire livelli accettabili di benessere per gli occupanti, ed in particolare, prescrive che la portata di aria esterna/estratta valga per una cucina 59,4 mc/hmq perciò, l’impianto di estrazione per una cucina di 100 mq deve estrarre almeno 5940 mc/h di aria.

domenica 1 aprile 2018

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