AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e 8,
l'art. 107, comma 3, e' cosi' sostituito "3. Non è ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
ART. 108
(scarichi di sostanze pericolose).
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che
comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere
alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità
consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai
sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è
effettuato lo scarico, l'autorità competente, in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa nei casi in cui risulti accertato che i
valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,
impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di
qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose,
valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo
III-bis della parte seconda del presente decreto. Suddette
prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione,
della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi
indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di
peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità
con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle
prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali, contenenti le sostanze della
Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico è fissato, secondo quanto previsto, dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e nel caso di attività non
rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito
dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può
richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5, siano tenuti separati dallo scarico
generale e disciplinati come rifiuti. Come nel caso
dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente
i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla
miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.